Vannacci e il lavoro: il ritorno mascherato del corporativismo fascista
Nel programma del partito di Vannacci, cooperazione tra classi e partecipazione economica ripropongono la matrice ideologica della dottrina corporativa fascista

ANSA
Futuro Nazionale ha pubblicato nei giorni scorsi un documento intitolato «Base ideologica e programmatica per l’Italia del futuro (2027-2037)» che, assieme alle prossime e già annunciate integrazioni, dovrebbe rappresentare la piattaforma programmatica del partito dell’ex generale Vannacci per le prossime elezioni politiche del 2027.
Nonostante il caldo asfissiante agostano, di buona lena l’ho letto e analizzato e ho tratto qualche riflessione che sottopongo ai lettori.
Una premessa, però, s’impone: sebbene siano tanti gli aspetti e i profili che meriterebbero un approfondimento — in chiave critica, s’intende —, spinto dalla mia formazione giuslavoristica ho scelto di concentrarmi esclusivamente sulle relazioni collettive di lavoro.
Orbene, nel testo assume una portata centrale il riferimento alla «cooperazione tra classi e tra corpi sociali intermedi» e all’intento di rafforzare la «corresponsabilità tra capitale e lavoro… in opposizione al conflitto di classe».
Non può sfuggire che si tratta di una posizione che riproduce in modo pedissequo uno degli schemi fondamentali della dottrina corporativa fascista, secondo cui la società dovrebbe essere concepita come una sorta di organismo nel quale le diverse categorie vengono chiamate a collaborare alla realizzazione di un interesse superiore comune e non come un contesto dinamico nel quale gruppi sociali portatori di interessi contrapposti si organizzano e confliggono per arrivare a una sintesi.
Nel documento analizzato vari sono i riferimenti a tale presunto interesse superiore, che viene in concreto declinato facendo riferimento a concetti quali interesse nazionale, sovranità economica, comunità, produzione, impresa e ricostruzione della classe media produttiva.
È dunque agevole concludere che l’affinità con il corporativismo fascista non si limita al solo substrato concettuale, ma diventa persino morfologica, al netto di qualche maquillage terminologico: il superamento della lotta di classe viene aggiornato in opposizione al conflitto di classe; la collaborazione dei fattori della produzione in cooperazione tra classi; la solidarietà tra capitale e lavoro in corresponsabilità tra capitale e lavoro; l’interesse superiore della produzione nazionale in centralità dell’interesse nazionale e della produzione; il lavoratore come collaboratore dell’impresa in partecipazione del lavoratore ai risultati dell’impresa; l’integrazione degli interessi sociali in valorizzazione dei corpi sociali intermedi.
Qualcuno potrebbe obiettare che, con riferimento alle modalità pratiche di attuazione dell’obiettivo del contrasto alla lotta di classe, la linea declinata nel documento evidenzierebbe una certa distanza dall’esperienza maturata durante il ventennio fascista, in cui il sindacato, da soggetto privato autonomo, è stato trasformato in una sorta di protuberanza dell’apparato statuale, con conseguente attribuzione a esso del monopolio della rappresentanza, subordinazione della contrattazione collettiva all’ordinamento corporativo e criminalizzazione dello sciopero, punito come reato.
In maniera differente, il documento dei «futuristi» non sembrerebbe riproporre questo schema nella parte in cui auspica addirittura la «riforma della rappresentatività sindacale» per consentire ai lavoratori di difendere realmente i propri interessi, in particolare contro le grandi multinazionali.
Tale apparente sfasatura non deve però ingannare. Ciò che assume rilievo decisivo per l’analisi è il presupposto strutturale ideologico-dottrinario, sul quale è riscontrabile per tabulas una saldatura integrale fra la tesi vannacciana e la dottrina fascista.
D’altronde, la declinazione concreta rappresenta un elemento logicamente secondario, sovrastrutturale, peraltro non ancora del tutto definito — come si diceva, sono già stati annunciati futuri sequel al documento — e necessariamente condizionato dall’ordinamento giuridico attuale: a fronte del principio di libertà sindacale e del diritto di sciopero sanciti dalla Costituzione diviene impossibile immaginare il superamento della lotta di classe riproponendo i medesimi strumenti giuridici declinati in epoca fascista, quantomeno prima di aver prodotto sostanziali modifiche costituzionali.
Rimane tuttavia da capire — e lo vorremmo chiedere al generale in persona —: a cosa dovrebbe servire un sindacato forte se a monte non viene riconosciuta la sussistenza di un conflitto strutturale di interessi tra capitale e lavoro?
Andrebbe infatti ricordato ai «futuristi» che storicamente il sindacato non viene concepito come un organismo finalizzato a coltivare la collaborazione all’interno dell’impresa, ma si forma perché il singolo lavoratore è sostanzialmente privo di potere contrattuale nei confronti del datore di lavoro e perché il ricorso all’azione collettiva — fino allo sciopero — potrebbe contribuire a riequilibrare questa asimmetria, almeno parzialmente.
Un ulteriore elemento da evidenziare per le sue evidenti affinità con la dottrina fascista è rappresentato dalla proposta di favorire forme di partecipazione economica dei lavoratori all’impresa. Si tratterebbe di strumenti asseritamente in grado di aumentare la produttività, di alimentare il senso di appartenenza all’impresa e di produrre una distribuzione più equa dei benefici della crescita. Il lavoratore viene dunque incoraggiato a percepirsi come partecipe dell’impresa e del suo risultato economico e non come parte contrapposta a essa.
Anche con riferimento a questo profilo qualcuno potrebbe obiettare che partecipazione agli utili, azionariato dei dipendenti e collaborazione dei lavoratori alla gestione non hanno necessariamente una matrice politico-culturale fascista. La stessa Costituzione repubblicana riconosce, all’articolo 46, il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende e la dottrina sociale cattolica, richiamata nel documento «futurista», ha storicamente sostenuto forme di partecipazione dei lavoratori alla proprietà, all’amministrazione e agli utili dell’impresa, seppur nell’ambito di una generale lettura critica del corporativismo fascista. Per approfondimenti si rimanda all’enciclica «Quadragesimo anno» di Pio XI del 1931.
Tuttavia, messa in questi termini, anche tale conclusione non appare pienamente a fuoco. Infatti, non è la partecipazione agli utili in sé a creare il nesso con il fascismo, che deriva invece dalla sua combinazione con il rifiuto del conflitto di classe.
D’altronde, il partito del generale Vannacci non propone un nuovo modello di democrazia industriale nel solco della Mitbestimmung, cogestione, tedesca, ma si limita a ipotizzare forme di «coinvolgimento economico» dei lavoratori al risultato dell’impresa che, ricordiamocelo, può anche essere negativo.
In conclusione, tutti gli elementi sin qui illustrati presentano, sul piano della rappresentazione dei rapporti economico-sociali, un’evidente affinità semantica, concettuale e genealogica con la dottrina corporativa fascista.
E il perché è così sintetizzabile: si delegittima il paradigma del conflitto di classe e gli si contrappone la cooperazione fra le classi; si insiste sulla corresponsabilità fra capitale e lavoro; si limita la partecipazione dei lavoratori a profili economici senza neppure immaginare una partecipazione di tipo gestionale quale strumento di democrazia industriale; si innestano impresa e lavoro all’interno di un più generale interesse alla produzione nazionale, che però altro non è che la sommatoria della produzione di ogni singola impresa, il cui interesse viene quindi a essere di fatto privilegiato rispetto a quello «incarnato» dai lavoratori; e, infine, come fu per le corporazioni, si attribuisce ai corpi intermedi una funzione di composizione e integrazione degli interessi economico-sociali.
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