Perché una legge sul consenso è (quasi) l’ultimo tabù
Dal fallimento della legge sul consenso emerge il nodo irrisolto della democrazia italiana: il riconoscimento pieno dell’autodeterminazione femminile e la messa in discussione del potere patriarcale sul corpo delle donne.

ANSA
Se l’Italia è stata a un passo dall’approvare finalmente una legge sul consenso in materia di violenza sessuale, che avrebbe stabilito una volta per tutte che ‘senza un sì, è stupro’, ma all’ultimo miglio l’intervento in Parlamento della maggioranza di centrodestra ha impedito questo storico risultato, un motivo c’è. Non è stato un caso: siamo infatti di fronte all’ultimo e definitivo tabù che afferisce non solo alla libertà e all’autodeterminazione femminili, ma in ultima analisi al controllo maschile sul corpo e sulla sessualità generativa delle donne, da sempre il vero oggetto del contendere del patriarcato. Con queste lenti e questa consapevolezza va letto a mio avviso quanto è accaduto di recente.
Alla Camera il progetto di legge per modificare l’articolo 609 bis del Codice penale e introdurre il concetto di consenso in materia di violenza sessuale era stato presentato dall’opposizione e portava la prima firma di Laura Boldrini (Pd). Come Pd avevamo anche un ddl al Senato, a mia prima firma. Su quell’iter legislativo, del quale era stata protagonista anche la relatrice Maria Carolina Varchi (Fdi) era poi intervenuto un patto tra due donne, la prima donna premier Giorgia Meloni ed Elly Schlein, prima donna segretaria del Pd, per superare gli ultimi ostacoli e licenziare la legge all’unanimità, cosa infatti poi accaduta a Montecitorio. L’accordo raggiunto, trasversale e unanime, riguardava il principio del “consenso libero e attuale”. Un percorso dunque tutto segnato dal protagonismo delle donne che, una volta approdato in Senato, è stato però bloccato dalla Lega. Era la vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che volevamo celebrare in Aula con una legge storica (dopo aver già licenziato la legge sul femminicidio). Ma all’improvviso, anche se non a sorpresa, i leader del Carroccio con a capo Matteo Salvini hanno squarciato il velo sulla vera posta in gioco per gli uomini. E il fronte di centrodestra si è ricompattato sul no.
Come ben sappiamo da donne e femministe, la strada per ottenere pari diritti civili e sociali in Italia è stata, e lo è in parte tutt’ora, lunga e tortuosa e ha richiesto la massiccia mobilitazione del movimento delle donne fuori e dentro il Parlamento. La legge che ha finalmente ascritto la violenza sessuale tra i reati contro la persona, e non più contro la morale pubblica, quella che oggi vorremmo modificare, è datata addirittura 1996, 48 anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, che ha sancito in modo definitivo l’uguaglianza delle donne e degli uomini, 20 anni dopo la prima proposta legislativa sullo stupro e anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Diritto di famiglia, che ha regolato i rapporti ormai finalmente paritari tra coniugi. Solo nel 1981 erano stati cancellati il “delitto d’onore”, che permetteva a uomo di vendicarsi di un tradimento e il “matrimonio riparatore”, che stabiliva nei fatti la proprietà maschile dell’autore del reato sul corpo della donna abusata sessualmente, mentre per avere una legge sull’interruzione volontaria di gravidanza e sull’autodeterminazione femminile si è dovuto attendere fino al 1994.
Da questa sintetica ricostruzione emerge con chiarezza quale sia LA questione, che per noi femministe è pane quotidiano. Il vero obiettivo della cultura e del sistema sociale patriarcale è sempre stato il controllo sul corpo e sulla capacità riproduttiva delle donne, su cui si è storicamente fondata la sperequazione di potere nelle relazioni famigliari come in quelle sociali. E’ sul corpo delle donne che si consuma il vero conflitto, a livello materiale e simbolico. Ciò spiega perché in Italia sia stato paradossalmente più semplice ottenere, con la nascita della Repubblica, il diritto di voto e il riconoscimento della parità, ma sia più difficile conquistare leggi coerenti e conseguenti che non si muovano solo sul piano dei principi. In questo percorso, spesso il diritto penale ha accompagnato e sospinto i cambiamenti sociali e culturali già in atto. Non possiamo dimenticare, infatti, come alcuni importanti traguardi siano stati purtroppo tagliati solo dopo atroci fatti di cronaca e prese di posizioni storiche delle donne. Basti ricordare, per tutti, il caso di Franca Viola, che nel 1965 si ribellò al matrimonio riparatore ottenendo la condanna del suo aguzzino e aprendo la strada anche alle altre, e il massacro del Circeo del 1975, in cui perse la vita Rosaria Lopez e che segnò per sempre Donatella Colasanti, dramma che scosse le coscienze e che insieme al documentario Rai “Processo per stupro” del 1979, incise sulla possibilità di ottenere finalmente la legge sulla violenza sessuale. Una normativa approvata solo nel 1996 e non senza difficoltà, grazie alla mobilitazione del movimento delle donne e all’intraprendenza trasversale delle parlamentari, con un protagonismo delle deputate e delle senatrici del Pds. Oggi come allora, anche sulla legge sul consenso aleggiano altre agghiaccianti vicende, primo tra tutti il caso giudiziario di Gisele Pelicot, drogata e fatta abusare per anni dal marito da centinaia di sconosciuti, che ha scosso la Francia fino a farle adottare una nuova normativa sulla violenza sessuale, come era già avvenuto in Spagna anni prima. Nel nostro Paese, dopo gli stupri di gruppo ai danni di giovanissime a Palermo e Caivano, la scoperta dell’esistenza delle piattaforme “Phyca.org” e “Mia moglie” per il commercio di immagini femminili.
La violenza sessuale è attualmente punita in Italia dall’articolo 609-bis del Codice penale che stabilisce come «chiunque con violenza, minacce o abuso d’autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni ». Nel tempo questa normativa è stata oggetto di un’interpretazione estensiva che ha consentito di ricomprendere il concetto di consenso, grazie alla Convenzione di Istanbul che lo prevede, alle altre convenzioni internazionali, all’orientamento dal 2023 della Corte di Giustizia europea sui diritti dell’uomo e al consolidato e ormai maggioritario orientamento della nostra Cassazione, che ha inteso il consenso al rapporto sessuale come libero, esplicito e attuale, ovvero da rinnovare durante l’atto. È un fatto però che la necessità di provare in aula l’esistenza di violenza, minacce e abuso di autorità per dimostrare, di fronte a un giudice terzo e ogni oltre ragionevole dubbio, di aver subito il reato di violenza sessuale, abbia comportato per le donne spesso veri e propri calvari giudiziari, con la ripetizione di migliaia di domande anche intime, l’onere di rivivere le atrocità subite, umiliazioni e rivittimizzazioni su comportamenti e stili di vita che nulla hanno a che vedere con lo stupro. Questo anche quando, di fronte a una violenza brutale, subdola o inaspettata la donna entra in uno stato di tanatosi, ovvero di shock emotivo, per cui resta immobile, priva di reazione. Con il progetto di legge Boldrini, intendevamo perciò introdurre nell’ordinamento il principio del “consenso libero e attuale”, proprio per alleggerire almeno in parte questa gravosa condizione e affermare finalmente come – in presenza di una querela per violenza sessuale – si debba presumere l’assenza di consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento. Ma a a questo punto è entrato in campo Salvini, alludendo a ipotetiche querele per vendetta” di donne profittatrici contro uomini inermi, in realtà un’ipotesi quasi inesistente sul piano fattuale, visto che semmai la maggioranza delle donne non denuncia. Una bufala che non ha impedito la circolazione cameratesca sui social del “modulo per il consenso informato all’atto sessuale”.
Dopo il ritorno del testo nella Commissione Giustizia del Senato, come è noto la presidente Giulia Bongiorno si è fatta carico di una proposta, con una prima versione circolata ma mai depositata sul “consenso riconoscibile” e una seconda, invece formalizzata, sul “dissenso”, ispirata al modello tedesco del “no è no”, quasi unico nel suo genere in Europa e non a quello spagnolo del “solo un sì è un sì”, molto più diffuso e consolidato. E qui veniamo al punto, politico e simbolico. Stabilire per legge che senza consenso è stupro, in presenza di una denuncia, significa dare credito alla parola delle donne (come si fa del resto se denunciano altri reati) e sancire che non esiste la presunzione di consenso, ovvero una sorta di disponibilità “naturale” femminile al rapporto sessuale con un uomo. Al contrario, costringere le donne a dimostrare il “dissenso”, significa tornare a un regime legislativo che fa carta straccia dei più recenti orientamenti giuridici e che rende il percorso processuale più oneroso e gravoso per loro, fino a spingerle ad evitare la denuncia.
La verità è che presumere il dissenso, anziché il consenso, dà per scontati sia la volontà femminile che il potere asimmetrico dell’uomo nel rapporto sessuale. Dopo altre audizioni, il disegno di legge sul consenso è fermo nella Commissione Giustizia del Senato. Troppe le pressioni dal mondo dell’associazionismo femminile e femminista, della rete e dei centri antiviolenza, che hanno riportato con forza l’argomento in piazza, con lo slogan “Meglio nessuna legge che la legge Bongiorno”. A meno di sorprese, è lecito sperare che il tentativo di riportare la violenza sessuale sul piano del dissenso cada nel nulla. Troppa sarebbe la responsabilità, in capo proprio a due donne, Bongiorno e Meloni, di riportare indietro per tutte le lancette dell’orologio. Resta il rammarico di aver perso un’occasione. Perché la legge sul consenso avrebbe una valenza anche culturale, finirebbe con l’incidere su cosa si intende per rapporto consensuale e quindi influenzerebbe in senso paritario il comportamento sessuale tra donna e uomo. In fondo, proprio ciò che non vogliono questo governo e la maggioranza di destra.