Perché NO

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ANSA

Le ragioni e la contesa circa il referendum costituzionale possono essere declinate, come molti hanno proposto, su due piani, quello di merito tecnico-giuridico e quello politico. C’è chi sostiene che sarebbe giusto guardare soltanto alle ragioni tecniche, perché sarebbero fondate e positive, senza farsi distrarre dal fuoco di sbarramento della dimensione politica del confronto, e chi sostiene che l’operazione politica è preponderante e non avrebbe importanza esaminare i dettagli della legge costituzionale Nordio-Meloni. Addirittura, non manca chi, proclamandosi “di sinistra”, sostiene la legge ritenendola necessaria e finalmente conseguita, pur dichiarando il proprio fastidio e taluno il proprio imbarazzo per la campagna elettorale della destra.

In realtà, le due dimensioni si tengono, e ciò per due motivi che dovrebbero apparire nella loro disarmante limpidezza. Il primo consiste nel fatto di macroscopica evidenza che una legge costituzionale è sempre un grande atto politico e dunque politico è il giudizio a cui sono chiamati i cittadini col voto. Si sa che la Costituzione italiana – e non solo questa, ben inteso – non è soltanto un mero insieme di regole ma costituisce un indirizzo programmatico, tratteggia la società futura attraverso un insieme di articoli che sono ad un tempo princìpi e stringenti obiettivi programmatici. Votare una legge costituzionale significa decidere se e come tale legge concorrerà a ridisegnare il progetto di società rinnovata, atto sommamente politico. Il secondo motivo riguarda la scrittura stessa del testo della legge il quale, infatti, non consta di un puro articolato tecnico in campo giuridico, ma la scrittura stessa è rivelatrice di un disegno politico e di un mutamento radicale della giurisdizione e della natura di tale mutamento.

Esiste anche, e rivendica le sue prerogative, un aspetto formale, ma la forma è importante al punto che un antico maestro, un giurista del Partito d’Azione – quello straordinario laboratorio resistenziale di culture politiche liberaldemocratiche e liberalsocialiste – affermava recisamente che la forma è libertà. La maggioranza, non senza, sciaguratamente, diversi incauti esponenti dell’opposizione, parla di “riforma costituzionale”. Si tratta di propaganda non solo di bassa cucina, ma illegale, giacché la Costituzione italiana non è riformabile, ciò che può essere consentito sono revisioni parziali (art. 138). Come dovrebbe essere ben noto, la Carta è legge rigida, ovvero non mutabile nei principi, e conseguentemente nemmeno nell’articolato che tutela i principi enunciati; rigida perché, come le altre Costituzioni democratiche postbelliche – valga citare quella francese della IV Repubblica e la Carta Fondamentale tedesca – nascevano anche dalla consapevolezza di tre fallimenti: l’Italia liberale, la Repubblica di Weimar, la Terza Repubblica francese. Non occorreva soltanto redigere nuove Carte, o ristabilire le precedenti (quella francese aveva addirittura consentito l’alternanza, nel 1936 erano andati al governo i socialisti), ma concepire una nuova idea di Stato democratico – antifascista, appunto – che, rispetto all’insuccesso dello Stato liberale avesse caratteristiche nuove, quattro sono essenziali: i corpi sociali intermedi; il conflitto; i diritti sostanziali/sociali oltre ai diritti formali/legali; la rigidità della Costituzione stessa. Occorre tenere ben presenti questi requisiti nel considerare, non meno che per giudicare, la linea di tendenza dell’attuale governo italiano.

Dunque, non riforma, ma revisione.

Ancora sul piano formale, ma anche qui è in agguato la bassa cucina politica, si parla di “referendum confermativo”. Se è vero che tale termine non è stato adottato certo per la prima volta in questa campagna elettorale, esso tuttavia non è istituto giuridico: la Costituzione parla solo di referendum (ancora l’art. 138), quando in Parlamento non si sia raggiunto il consenso dei due terzi dei componenti delle Camere e quando ne sia fatta richiesta. Utilizzare il termine “confermativo” è propaganda ingannevole, dato che solo una parte, il governo, desidera la conferma della legge costituzionale. Le opposizioni potrebbero pretendere l’utilizzo del termine “referendum ostativo” o “referendum dismissivo” (quest’ultimo termine è stato provocatoriamente evocato da Gianfranco Pasquino che pretende si parli solo di referendum senza aggettivi). Ma gli spot delle emittenti pubbliche che invitano al voto, apparentemente neutrali, utilizzano questo termine: “confermativo”.

Dalla propaganda, menzognera e scorretta, si passa alla sostanza politica. Il referendum per le leggi costituzionali può essere richiesto da un quinto dei membri di una Camera, da cinque Consigli regionali oppure da 500.000 elettori. La maggioranza ha raccolto i consensi tra le proprie fila per chiedere il referendum, sovrapponendosi platealmente a una prerogativa della minoranza, manifestando così la volontà di stravincere ottenendo un plebiscito, e di farlo il più presto possibile, per lasciare meno tempo possibile alla comprensione della posta in gioco da parte dei cittadini. In tutta questa vicenda referendaria, non si tratta di un fatto minore, tale gesto assurge al rango di proclama politico fondativo.

Come è ormai ampiamente verificato in più casi nazionali, le nuove destre nazionaliste e autoritarie non rinnegano la democrazia, ma si arrogano il diritto di farla propria mutandone radicalmente la natura. Queste nuove destre radicali ritengono necessaria l’investitura popolare, ma qui si esaurisce la loro concezione della democrazia, in elezioni possibilmente plebiscitarie che consegnino loro non già la responsabilità di governo, ma il potere tout-court. Di qui i disegni di legge elettorale drasticamente maggioritari i quali, non a caso, sono emersi ad accompagnare la campagna referendaria del governo.

Anche altri hanno chiesto il referendum compresi elettori ben oltre la somma necessaria di 500.000 firme, ma tanto non è bastato a mutare la tabella di marcia che il governo ha imposto al paese.

Un ulteriore grave vulnus allo spirito della Costituzione, se non alla norma giuridica in senso stretto, è dato dal modo col quale si è scritto ed approvato il testo di legge: opera dell’esecutivo e non delle assemblee legislative, a conferma della sfiducia e del disprezzo verso il Parlamento – tratto secolare delle destre autoritarie – il quale, solo, ne avrebbe avuto competenza, confermando una concezione della politica fondata sul potere e non già sulla dialettica democratica e sulla responsabilità condivisa. Il divieto, imposto alla stessa maggioranza parlamentare, di discutere alcunché del disegno di legge, che così come è uscito da Palazzo Chigi è entrato nella tenzone referendaria, la dice lunga in materia.

La sostanza della legge non è disgiunta dalle forme che ha assunto il suo iter. È stato detto e ridetto, ma non lo sarà mai abbastanza, anche se dalle urne uscisse vincitore il No. Questa legge mina alle fondamenta l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, ovvero di uno dei tre poteri la cui coesistenza libera è requisito fondante di ogni stato di diritto democratico. L’organo di autogoverno della magistratura viene diviso in tre parti e già tanto basterebbe a definire la natura dell’operazione: il notissimo divide et impera coniato forse da Filippo il Macedone, largamente usato dai romani e riproposto poi da tanti, come il diviser pour régner di Luigi XI in Francia.

Inoltre, sono distinti gli organi dei giudici, dei giudici requirenti e il disciplinare. Fior di giuristi si sono espressi sulla separazione di giudici e pubblici ministeri, sull’indebolimento della cultura giuridica e dunque delle garanzie circa la qualità dei procedimenti legali, nonché sugli esiti pressoché inevitabili: i giudici requirenti ridotti a una sorta di super poliziotti, tesi alla ricerca dei colpevoli – e non della verità – e su questo valutati. Ciò che tradisce una concezione della giustizia da telefilm americano: un accusatore implacabile e la necessità per gli imputati di avere difensori di studi affermati in grado di tenerli. Avvocati costosissimi al punto che moltissimi, negli Stati Uniti, accettano una condanna perché impossibilitati a pagare un difensore adeguato. Una concezione della giustizia secondo la quale i reati sono evidenti e il giudice deve condannare rapidamente e spietatamente, che è già stata disvelata agli italiani fin dai primi passi di questo governo, un’idea panpenalista che contempla solo la repressione con l’individuazione di nuovi reati e di nuove pene.

Invece, in Italia, il pubblico ministero non cerca un colpevole, non è contro l’imputato, ma ha l’unico dovere di cercare la verità. Ciò che, a titolo di esempio, porta a numerosi casi in cui la richiesta di pena da parte del pubblico ministero è inferiore a quella poi comminata dal giudice. Anche questa non è una novità: le destre autoritarie hanno sempre avuto bisogno di colpevoli e di pene, al punto da inventare i primi per potere comminare le seconde in modo esemplare, secondo lo schema non del dura lex sed lex, ma del* legge e ordine*, il primo prerogativa di una convivenza con regole necessarie e valide per tutti, il secondo strumento principe dell’autoritarismo.

Oltre alla separazione dei magistrati, è particolarmente offensiva di ogni concezione democratica la composizione dei due Consigli superiori della magistratura e dell’Alta corte disciplinare: i membri togati di tali organi sono estratti a sorte tra tutti i giudici. Potrebbe essere una battuta comica poco divertente se non fosse che rischia di divenire norma costituzionale! Il Csm deve essere un organo di autogoverno, ciò significa che deve sussistere un rapporto tra rappresentati, tutti i magistrati, e i rappresentanti, quelli di loro che divengono membri togati attraverso elezioni. Non si dà democrazia se non esiste dialettica e fiducia in regime di delega e rappresentanza. Il sorteggiato, al di là delle sue qualità soggettive, non ha alcun rapporto con i colleghi, non li rappresenta e, contrariamente a quanto si afferma, è ben più potenzialmente corruttibile di un eletto, che ha un rapporto con almeno una parte consistente di colleghi, che deve rispondere alla sua base elettorale, a chi ha avuto fiducia in lui. E ancora, è letteralmente stupefacente la disparità tra membri togati e laici, giacché i laici sono sì anche loro estratti a sorte, ma in una rosa di nomi scelti dal voto in Parlamento. E poiché non si precisa quale tipo di voto esprimano le Camere è evidente che sarebbe a maggioranza semplice, ovvero la maggioranza sceglie giuristi a sé fedeli da contrapporre a giudici deboli perché divisi e perché estratti a sorte. Infine, nell’Alta Corte disciplinare i togati non sono più due terzi ma tre quinti, nove su quindici, e l’organo non è presieduto dal Presidente della Repubblica come il Csm attuale, ma da uno dei membri laici eletto dall’Alta Corte stessa. Cade così il massimo garante costituzionale.

Tanto altro si rileva nel testo della legge che modifica ben sette articoli della Costituzione, ma occorre ricordare almeno due altri aspetti di valenza generale.

L’uno consiste nei discorsi di membri della maggioranza e dello stesso governo i quali, ben oltre la fenomenologia della voce dal sen fuggita di Metastasio o del nescit vox missa reverti (la parola detta non sa tornare indietro) di Orazio, si abbandonano ad affermazioni sulla magistratura che oscillano tra il lapsus freudiano e l’aperta minaccia, con un tratto comune inconfondibile, la volgarità. E la volgarità, non sia ripetuto invano, quando è usata dai potenti non è atteggiamento né spontaneo né corrivo, è autoritarismo. Poi l’espressione viene ritirata, corretta, negata, tollerata, financo rivendicata, ma intanto è stata pronunciata, è entrata prepotente nel discorso pubblico e resta in un’informazione arena diseguale.

L’altro consiste in un’incognita che grava sul voto come il proverbiale macigno: le leggi che daranno attuazione alla legge costituzionale se fosse approvata in sede referendaria. L’articolo 8 della legge costituzionale prevede che siano emesse entro un anno, ciò significa che saranno fatte male, frettolosamente e col solo contributo della maggioranza, oppure che sono già pronte. E anche in questo caso, qualcosa i governanti si sono lasciati scappare, o hanno voluto fare sapere in forma di lapsus. È il caso del vicepresidente del Consiglio, il ministro Tajani, che ha parlato di sottrarre ai pm la disponibilità della polizia giudiziaria per le attività investigative che conducono. Ciò può accadere in un paese nel quale parti significative di organi dello Stato sono state coinvolte a diverso titolo nelle stragi, nei disegni eversivi, in rapporti con la grande criminalità organizzata, infatti corruttivi!

Si sostiene che ci sono giudici che commettono errori, che ci sono giudici corrotti, che ci sono giudici inefficienti. È certamente vero, ma esistono i correttivi, più gradi di giudizio e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105), ma anche negli altri due poteri propri della democrazia, l’esecutivo e il legislativo, esistono i medesimi casi, e si potrebbe aggiungere, in dimensioni assai maggiori. Tuttavia, non esiste altra strada, non soltanto in virtù della famosa cinica espressione di Churchill: Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time (è stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte le altre forme che sono state sperimentate di volta in volta), ma perché la Costituzione promuove un’idea positiva della vita associata, non il meno peggio, ma uno slancio creativo di cui ancora è portatrice. Si vinca questa votazione, si difenda la Costituzione, lo si faccia guardando avanti, perché la vera forza della Carta è che essa è profezia di futuro.