Per il riconoscimento del diritto alla cultura
Accesso, pluralismo e risorse pubbliche: perché la cultura va riconosciuta come diritto sociale fondamentale nella democrazia costituzionale italiana, per tutti

ANSA
In Italia la cultura continua a essere considerata un ambito marginale dell’azione pubblica o, peggio, un privilegio riservato a chi dispone delle risorse economiche e sociali necessarie per accedervi. Eppure, la Costituzione, in una prospettiva diversa, ci impone di non considerarla uno strumento destinato a pochi, bensì un fattore essenziale dello sviluppo della persona ed una importante e decisiva forma di partecipazione democratica.
Cultura, costituzionalismo e democrazia
“Cultura” è un termine storicamente mobile e controverso. Per secoli è stata associata soprattutto all’istruzione, all’apprendimento delle arti e, più in generale, all’acquisizione di quei saperi ritenuti funzionali all’elevazione dell’individuo. Fra Ottocento e Novecento, però, la sua portata si è ampliata fino a comprendere linguaggi, pratiche sociali, incluse quelle religiose, costumi, forme artistiche e modelli di vita collettiva.
Questo processo di ri-semantizzazione del termine, al quale ha contribuito non poco il concetto di Volksgeist (spirito del popolo) teorizzato da Herder e affinato da Hegel, ha avuto un impatto molto profondo. Ne è testimonianza la Carta di Weimar del 1919: per la prima volta, la cultura viene costituzionalizzata come nozione autonoma di portata generale e la sua massima elevazione viene eretta a fine ultimo dell’apparato statuale in adesione alla dottrina fichtiana dello Stato di cultura (Kulturstaat).
Dopo l’esperienza dei totalitarismi, si fece spazio la visione plurale e democratica dello Stato costituzionale propugnata da Kelsen: era diventato impossibile immaginare la cultura come espressione di una identità nazionale omogenea. La società si presentava ormai come una realtà plurale, attraversata da differenze sociali, linguistiche, religiose e culturali.
Pertanto, le costituzioni dell’Europa occidentale adottate nell’immediato secondo dopoguerra si connotano per la presenza di riferimenti alla cultura tra i principi generali e la previsione di tutele legate a singole manifestazioni di essa, in particolare con riferimento al patrimonio storico e all’istruzione pubblica. Emerge, dunque, una visione statica e spersonalizzata della cultura la cui tutela si consuma attraverso l’enucleazione di principi e/o interessi costituzionalmente protetti che i pubblici poteri hanno l’obbligo di attuare (concezione organicistica).
Tale impostazione viene messa in discussione da quella dottrina (Häberle) che vede nella cultura un processo dinamico di garanzia della democraticità dello Stato, da preservarsi attraverso la previsione di tutele particolari con riferimento ai contesti nei quali essa viene prodotta.
Fino ad arrivare agli ultimi decenni in cui emerge la questione del rapporto fra cultura e diritti fondamentali e orienta il dibattito verso una nuova concezione della cultura quale diritto fondamentale dell’individuo − in quanto singolo e in quanto facente parte di un gruppo sociale − in una società multiculturale.
La cultura nell’ordinamento giuridico italiano
Fino all’adozione della Carta del 1947, a livello costituzionale l’ordinamento italiano non aveva previsto disposizioni contenenti principi e/o precetti riconducibili in via diretta e/o indiretta alla sfera della cultura.
In maniera diametralmente opposta, la vigente “costituzione culturale” consta di numerose disposizioni, alcune delle quali sono riconducibili alla nozione classica di cultura nella sua duplice dimensione, quella materiale (il patrimonio culturale) e quella finalizzata alla cultura animi (istruzione e ricerca). Con riferimento all’oggetto di questo contributo, i “pilastri” su cui si regge l’impianto costituzionale sono rappresentati dai principi della promozione pubblica della cultura (art. 9, 1° co.) e della libertà dell’arte e della scienza (art. 33, 1° co.).
Per lungo tempo una parte della dottrina, in maniera non convincente, ha tenuto separati questi due “pilastri”. Quanto al primo, si è detto che la relativa disposizione avrebbe una portata meramente programmatica − e, dunque, priva di immediata efficacia giuridica − che si risolverebbe nell’indicazione di un obiettivo politico generale senza attribuire situazioni soggettive concrete in capo ai cittadini. Il secondo, invece, andrebbe inteso come una libertà negativa finalizzata a proteggere l’autonomia del singolo consociato produttore di cultura da ogni possibile forma di censura o imposizione da parte dei pubblici poteri.
Questa lettura appare tuttavia incompleta in quanto difetta di coordinamento con principi strutturali di portata generale che non possono essere esclusi dal processo interpretativo se non alterandone il senso complessivo.
La libertà culturale deve essere intesa come lo svolgimento del principio del libero sviluppo della personalità dell’individuo (art. 2) in ambiti particolarmente “sensibili” e, per tale motivo, la sua effettività passa anche da un intervento attivo dell’azione pubblica finalizzato alla sua promozione e incentivazione. Allo stesso tempo deve essere tenuto presente che l’arte e la scienza contribuiscono allo sviluppo della personalità di chi le realizza e di chi ne fruisce e, per entrambe le categorie di soggetti, costituiscono anche una modalità di partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, 2° co.).
Di conseguenza l’intervento pubblico rappresenta uno strumento idoneo ad impattare su quelle asimmetrie che, se non ridotte e/o eliminate, limitano il godimento effettivo della cultura. In questo modo impedisce che la cultura rimanga appannaggio esclusivamente di chi possiede mezzi economici, istruzione o posizione sociale adeguati e garantisce la parità di condizioni a espressioni culturali incapaci ad autosostenersi perché minoritarie o incompatibili con le logiche del mercato.
Verso il riconoscimento del diritto alla cultura
Nel riconnettere la cultura al pieno sviluppo della persona e alla partecipazione democratica, lo svolgimento di questa interpretazione sistematica induce a interrogarci sulla possibilità di rintracciare sul piano costituzionale un vero e proprio diritto alla cultura inteso come diritto sociale fondamentale.
I diritti sociali sono così denominati perché svolgono una funzione di eguagliamento in chiave redistributiva rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che appaiono costituzionalmente intollerabili in quanto impediscono il raggiungimento degli obiettivi del pieno sviluppo della persona e dell’effettiva partecipazione dei consociati alla vita pubblica. Rappresentano il più importante strumento per attuare quel movimento di socialità progressiva finalizzato a una profonda trasformazione della società che la Carta del 1947 ha immaginato. Hanno quindi una duplice natura: sono diritti di prestazione e al contempo diritti di redistribuzione.
Orbene, secondo una certa interpretazione, laddove per attuare una data diposizione della Costituzione risulti necessario l’intervento del legislatore ne dovrebbe discendere la sua natura non precettiva. Di conseguenza, in tali casi, si tratterebbe di meri principi programmatici, non azionabili in giudizio, destinati a diventare “veri” diritti solo in caso di attuazione da parte del legislatore. Applicando questo approccio, si dovrebbe concludere che la Costituzione non ha riconosciuto un generale diritto alla cultura, ma si è limitata a riconoscere una libertà negativa (art. 33, 1° co.: libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento dal condizionamento politico) e ad esprimere un indirizzo programmatico (art. 9, 1° co.: promozione dello sviluppo della cultura).
Posizione, questa, che non appare convincente. Tant’è che negli ultimi quarant’anni, buona parte dei costituzionalisti (tra gli altri Barbera, Ainis, Rimoli e Repetto) hanno concordato nel riconoscere una portata pretensiva ai citati “pilastri”: l’azione pubblica in ambito culturale è dunque obbligatoria e non meramente eventuale; la discrezionalità del legislatore rimane confinata a determinare le modalità concrete della sua declinazione.
Orbene, se si riconosce l’esistenza di un obbligo in chiave promozionale, il passo per arrivare al riconoscimento di un generale diritto alla cultura è breve. Diritto di cui è possibile declinare quattro dimensioni: una negativa, che protegge la libertà artistica e scientifica; una istituzionale, che orienta i poteri pubblici; una sociale, che implica la doverosità di politiche di accesso e promozione culturale; infine, una organizzativa relativa all’articolazione dei soggetti pubblici a cui viene demandata l’attuazione del compito promozionale.
A chi obietta che una tale costruzione risulterebbe a “debole tipizzazione” in quanto non sarebbe espressamente previsto un diritto soggettivo perfetto che garantisca ai cittadini prestazioni specifiche e immediate si deve quindi rispondere che ciò è ascrivibile alla, quantomeno parziale, inattuazione del dettato costituzionale. Prova ne è l’evoluzione della legislazione in tema di beni culturali che, nel tempo, ha trasformato il concetto di tutela spostando l’accento sulla valorizzazione intesa come ampliamento delle chances di conoscenza e di fruizione pubblica del patrimonio culturale.
Niente, quindi, impedisce di riconoscere il diritto alla cultura, sebbene non sia stato declinato in maniera espressa come, ad esempio, non lo è stato il diritto all’abitazione su cui però nessuno dubita. Un diritto, dunque, che esprime la sintesi fra la necessità di proteggere l’autonomia della produzione culturale contro ogni forma di censura o imposizione ideologica e l’esigenza che la Repubblica si adoperi attivamente affinché tutti (come produttori e/o fruitori) possano partecipare alla vita culturale, e dunque politica, della comunità.
Il caso del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo
Ad ogni buon conto, anche coloro che non concordano con la configurabilità del diritto alla cultura, non possono negare l’esistenza dell’intervento statale in ambito culturale. Ciò che per essi è un mero principio si traduce costantemente in stanziamento di risorse pubbliche.
Rispetto a questa circostanza è necessario domandarsi se gli interventi vengano, o no, attuati in coerenza con l’impianto costituzionale al fine di correggere, se del caso, ogni eventuale stortura.
A questo proposito, risulta particolarmente interessante il contesto dello spettacolo dal vivo. Vediamo perché.
Nel 1985 è stato istituito il Fondo unico per lo spettacolo con l’obiettivo di razionalizzare il sostegno statale alle attività teatrali, musicali, circensi e di danza. Dal 2023 è stato rinominato Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (d’ora in poi “Fondo”).
In teoria questo strumento dovrebbe servire a promuovere il pluralismo culturale e garantire il sostegno alle diverse attività di spettacolo; in pratica, però, l’analisi dei dati restituisce una fotografia molto diversa.
Nel 2024 quasi il 65 per cento dell’intero Fondo è stato destinato alla musica. A sua volta, all’interno di questo settore, oltre il 97 per cento delle risorse è confluito nella musica lirico-sinfonica, mentre alla popular music sono rimaste le “briciole”. Anche il confronto con gli altri settori appare significativo: al teatro è stato destinato circa il 21 per cento delle risorse complessive, alla danza poco più del 4 per cento.
Questi dati pongono una domanda ineludibile: è costituzionalmente legittimo che lo Stato finanzi in modo così sproporzionato alcune forme artistiche rispetto ad altre e, all’interno di una determinata forma, un genere rispetto agli altri?
I difensori dello status quo − completamente sbilanciato verso un certo tipo di arte (la musica) e, all’interno di essa, verso un certo tipo di genere (quello lirico-sinfonico) − tendono generalmente a utilizzare due argomenti: il primo riguarda la presunta superiorità estetica della tradizione lirico-sinfonica rispetto agli altri generi musicali e rispetto alle altre forme d’arte (ad esempio teatro e danza); il secondo è fondato sull’asserita incapacità del genere lirico-sinfonico di autosostenersi a differenza della popular music che, al contrario, avrebbe la capacità di “penetrare” nel mercato e trarre da questo le risorse necessarie.
Entrambi gli argomenti appaiono tuttavia deboli. La Costituzione italiana non stabilisce alcuna gerarchia tra le varie espressioni artistico-culturali. Non esiste un principio costituzionale che attribuisca maggiore dignità culturale all’opera lirica o alla musica sinfonica rispetto al jazz, al rock, al rap o alla canzone d’autore: una democrazia pluralista non può fondarsi sull’idea che alcune espressioni culturali siano “naturalmente” superiori ad altre. D’altronde, la storia culturale del Novecento dimostra che i generi da taluni considerati di minor pregio hanno prodotto alcune delle più profonde esperienze artistiche del secolo. È difficile sostenere che figure come Dylan, Simone, Coltrane, Springsteen, Waters o, per rimanere in Italia, De André, Guccini e Marini abbiano avuto un impatto culturale e civile inferiore rispetto a quello di gran parte della coeva produzione lirico-sinfonica. Molte delle esperienze artistiche originate in ambito popolare hanno dato voce a conflitti sociali, movimenti politici, processi collettivi di emancipazione, e formato la coscienza di intere generazioni. D’altronde se Marcuse ha percepito la forza rivoluzionaria del linguaggio artistico ascoltando giovani che cantavano le canzoni di Dylan, se Debray ha concluso che le canzoni d’autore incidono nella memoria molto di più di un saggio letterario, se Springsteen canta di aver imparato da un disco di tre minuti più di quanto abbia imparato a scuola… un motivo ci sarà! Pertanto, rimanendo in ambito musicale, il punto non è stabilire quale musica sia “più alta” e quindi “più degna” di attrarre il sostegno pubblico, ma capire quali criteri debbano orientare quest’ultimo. Se il fondamento costituzionale della promozione culturale è rappresentato dal pieno sviluppo della persona e dalla partecipazione democratica, allora il pluralismo dovrebbe diventare il criterio centrale della distribuzione delle risorse tenendo conto della pari dignità di tutte le varie forme artistiche e dei vari generi in cui esse si sviluppano.
Inoltre, anche l’argomento economico presenta molte ambiguità. È certamente vero che alcune istituzioni lirico-sinfoniche presentano costi strutturali elevatissimi e difficilmente sostenibili attraverso i soli ricavi di mercato. Tuttavia, questo dato non basta a giustificare l’attuale distribuzione delle risorse. Occorre infatti chiedersi quali scelte produttive contribuiscano a determinare quei costi. È davvero inevitabile investire enormi quantità di denaro pubblico in produzioni particolarmente costose? E soprattutto: quali gruppi sociali beneficiano concretamente di questi investimenti?
La questione è cruciale perché il finanziamento pubblico opera indirettamente anche come abbattimento del costo di accesso per il pubblico. In altre parole, lo Stato contribuisce a pagare una parte del biglietto. Ma, se in ambito lirico-sinfonico gran parte dell’audience proviene dalle fasce sociali più abbienti, il rischio è che il sostegno pubblico finisca per trasformarsi in una distribuzione regressiva delle risorse.
Inoltre, dalla circostanza che alcuni artisti della popular music siano riusciti a raggiungere il grande pubblico non può affatto desumersi una uguale e fortunata sorte per tutti. Anzi, esattamente all’opposto di quanto si vorrebbe far pensare, la stragrande maggioranza di essi è destinata, nella migliore delle ipotesi, a barcamenarsi con produzioni indipendenti o, addirittura, a scomparire dalla scena artistica.
Risulta dunque necessario calibrare i sostegni tenendo in debito conto i principi e i valori costituzionali a mente dei quali il profilo estetico non rappresenta né l’unico né il principale criterio di distribuzione delle risorse pubbliche. Un giovane che non può permettersi di assistere a un concerto rock, jazz o rap subisce una limitazione culturale non meno significativa di chi non può accedere alla stagione di un teatro d’opera. Democrazia non può significare la conservazione di una singola tradizione culturale; al contrario, deve essere prevista la possibilità di produrre, condividere e trasformare linguaggi culturali differenti. Da questo punto di vista, il sistema promozionale italiano appare ancora fortemente segnato da un’idea selettiva ed elitaria della cultura.
La distribuzione delle risorse pubbliche non è un fatto tecnico o amministrativo. Dietro di essa si cela sempre una precisa idea di società. Finanziare prevalentemente alcune forme artistiche significa attribuire loro una maggiore legittimazione simbolica; significa stabilire quali linguaggi debbano occupare il centro dello spazio pubblico e quali invece possano sopravvivere soltanto ai margini e con “forze” proprie. Per questo il tema della cultura è inevitabilmente un tema politico.
Le classi dominanti si impongono anche attraverso la capacità di definire ciò che appare culturalmente legittimo, prestigioso o universalmente valido. E infatti, se lo Stato concentra la maggior parte delle risorse pubbliche su specifici ambiti, contribuisce inevitabilmente a rafforzare determinati equilibri culturali e sociali. Una politica della cultura coerente con la Costituzione dovrebbe, invece, perseguire una logica diversa: ampliare il più possibile la partecipazione, sostenere la pluralità dei linguaggi, ridurre le barriere economiche e sociali di accesso. Peraltro, se la Costituzione promuove lo sviluppo della cultura (e non la cultura in sé) deve concludersi che non ci si può limitare alla riproduzione del passato, ma c’è bisogno di investire in nuove creazioni, nuovi linguaggi, nuove forme espressive. Spiace, quindi, dover constatare come il sistema italiano appaia spesso sbilanciato verso la conservazione del repertorio piuttosto che verso la promozione della nuova produzione.
La cultura come diritto democratico
Una cittadinanza esclusa dalla produzione e dalla fruizione della cultura è inevitabilmente anche una cittadinanza fragile. Per questa ragione la spesa pubblica in promozione culturale non dovrebbe essere considerata un elemento residuale, ma, al contrario, un investimento necessario per la realizzazione degli obiettivi costituzionali.
Negli ultimi decenni, tuttavia, lo Stato italiano ne ha progressivamente ridotto l’entità. Nell’ambito qui preso in considerazione, lo spettacolo dal vivo, il Fondo nazionale ha subito un forte ridimensionamento in termini reali, mentre la sua incidenza sul prodotto interno lordo si è sensibilmente contratta. Ne è risultato un sistema in cui poche istituzioni assorbono gran parte delle risorse disponibili, mentre molte realtà indipendenti sopravvivono in condizioni di estrema precarietà. Il sostegno pubblico tende, dunque, a consolidare gerarchie già esistenti relegando le espressioni non egemoni alle logiche del mercato con tutto ciò che questo comporta. Occorre, quindi, ritornare alla Costituzione, coglierne il “senso profondo”, un senso che deve condurre al riconoscimento del diritto alla cultura − e conseguente ampliamento dell’accesso alla produzione e alla fruizione culturale − per declinare in maniera corretta la connessione tra libertà culturale e sviluppo della persona, partecipazione democratica ed eguaglianza sostanziale.
Pertanto, il Fondo, oltre che alimentato in maniera adeguata, andrebbe anche “ristrutturato” al fine di garantire una distribuzione delle risorse più coerente con la pari dignità delle diverse forme artistiche e dei diversi generi espressivi. Proprio in questa direzione appare lodevole la scelta del Teatro dell’Opera di Roma di produrre un concerto di Patti Smith, la poetessa del rock, che si auspica possa rappresentare un primo passo verso una maggiore perequazione nella destinazione delle risorse quantomeno con riferimento ai diversi generi musicali.
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