Lo jus soli dinanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti
La Corte Suprema, con Trump v. Barbara, riafferma il significato originario della citizenship clause e sottrae la definizione del demos costituzionale alla disponibilità dell’esecutivo.

ANSA
Raramente una controversia costituzionale è stata capace di riassumere, in un unico giudizio, questioni di teoria della Costituzione, storia istituzionale, diritto dell’immigrazione e identità nazionale quanto la decisione Trump v. Barbara, pronunciata dalla Corte Suprema il 30 giugno 2026. Il giorno del suo insediamento (20 gennaio 2025), il presidente Donald J. Trump − con l’executive order n. 14160, significativamente intitolato Protecting the meaning and value of American citizenship (Tutela del significato e del valore della cittadinanza americana) − ha disposto che non dovessero più essere considerati cittadini statunitensi i figli nati sul territorio federale da genitori presenti illegalmente oppure temporaneamente, assumendo la loro non sottoposizione alla giurisdizione degli Stati Uniti.
In tal modo, l’Amministrazione Trump ha propugnato una rilettura radicale della citizenship clause (clausola sulla cittadinanza) contenuta in seno al XIV emendamento (1868) della Costituzione statunitense, ponendo l’accento sulla posizione giuridica dei genitori al momento della nascita del figlio e non sull’elemento territoriale.
Tale ordine esecutivo ha rappresentato un’iniziativa senza precedenti nella storia costituzionale americana: nessuna Amministrazione aveva mai tentato di modificare con un atto presidenziale l’interpretazione del birthright citizenship (cittadinanza per diritto di nascita) fondata sullo jus soli (principio in ragione del quale la cittadinanza di un Paese si ottiene per il semplice fatto di nascere sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori).
La genealogia costituzionale dello jus soli: common law, Guerra Civile e XIV emendamento
L’opinione di maggioranza redatta dal chief justice Roberts (nominato da George W. Bush) − a cui hanno aderito i justice Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson, Amy Coney Barrett e Brett Kavanaugh (in maniera parziale) − svolge un lungo excursus storico-costituzionale per ricostruire il significato originario della citizenship clause, secondo cui «tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono».
La premessa metodologica è chiaramente esplicitata e richiama la dottrina del public meaning originalism: per comprendere l’esatto significato della norma occorre ricostruire il contesto giuridico in cui, nel 1868, si addivenne all’approvazione della modifica costituzionale.
L’operazione ermeneutica prende avvio da Calvin’s Case (1608), considerato il fondamento storico della dottrina dello jus soli. Secondo il celebre precedente inglese, il rapporto tra sovrano e suddito origina dal duplice vincolo di protezione e fedeltà (protection e allegiance). Chi nasce all’interno dei domini del sovrano riceve immediatamente la sua protezione e, proprio per questo, gli deve obbedienza; di conseguenza, la cittadinanza del singolo deriva dal luogo della sua nascita e non dalla condizione giuridica dei suoi genitori.
La Corte sottolinea come tale principio producesse effetti persino nei confronti dei figli di stranieri temporaneamente presenti nel Regno e dei figli di soggetti espellibili, mentre le eccezioni riguardavano esclusivamente ipotesi strettamente delimitate, quali i figli dei diplomatici o le nascite avvenute in territori sottratti all’effettivo controllo del sovrano.
L’argomentazione assume particolare rilievo perché consente alla Corte di neutralizzare una delle principali tesi sostenute dal Governo federale, che aveva prospettato una lettura della citizenship clause fondata sul concetto di full allegiance (piena fedeltà), ritenendo che il requisito costituzionale della soggezione alla giurisdizione presupponesse un rapporto stabile di appartenenza politica, identificabile nella residenza permanente o nel domicilio dei genitori.
Secondo la maggioranza della Corte, una simile ricostruzione non trova alcun riscontro nelle fonti storiche. Al contrario, il diritto inglese e quello nordamericano prerepubblicano distinguevano chiaramente tra l’allegiance permanente del figlio nato sul territorio e l’allegiance soltanto temporanea dei genitori stranieri presenti nello Stato.
La circostanza che questi ultimi conservassero il proprio vincolo politico con il Paese d’origine non impediva che il neonato acquisisse immediatamente lo status di cittadino in virtù della nascita sul territorio sottoposto alla protezione della sovranità americana.
L’analisi storica prosegue mostrando come il principio dello jus soli sia stato integralmente recepito negli ordinamenti dei singoli Stati dopo l’indipendenza. La Corte richiama numerosi precedenti della prima giurisprudenza americana, tra cui Lynch v. Clarke (1844), in virtù del quale i figli degli stranieri presenti negli Stati Uniti anche per un semplice soggiorno temporaneo acquisivano la cittadinanza americana per effetto della sola nascita sul territorio nazionale. Tale orientamento, osserva Roberts, era considerato «nothing is better settled», vale a dire uno dei principi più consolidati dell’intero diritto costituzionale americano.
Questa lunga ricostruzione non risponde a un interesse puramente storico, ma prepara il passaggio centrale della motivazione, ossia la rilettura della sentenza Dred Scott v. Sandford (1857). La Corte interpreta la celebre decisione del chief justice Taney come una delle pagine più oscure della giurisprudenza americana, che aveva provocato una radicale cesura rispetto alla tradizione del common law attraverso l’abbandono del principio dello jus soli in favore di una concezione etnico-discendente della cittadinanza. Secondo Roberts, Dred Scott aveva sostituito al criterio territoriale della nascita un criterio genealogico fondato sulla discendenza e sulla razza, negando la possibilità che gli afroamericani potessero essere cittadini degli Stati Uniti a prescindere dal luogo della nascita.
È proprio in questa prospettiva che la Corte legge la stagione della Reconstruction (ovverosia il periodo successivo alla Guerra Civile, 1865-1877, in cui il governo federale rinsaldò l’Unione anche attraverso l’attribuzione della cittadinanza e dei diritti politici e civili agli afroamericani recentemente liberati dalla schiavitù). L’opinione dedica ampio spazio al parere reso nel 1862 dall’Attorney General Edward Bates, il quale aveva sostenuto che «every person born in the country is, at the moment of birth, prima facie a citizen» (a un primo sguardo, ogni persona nata sul territorio del Paese è, al momento della nascita, un cittadino), salvo le limitatissime eccezioni tradizionalmente riconosciute dal diritto internazionale. Per Roberts, il Civil Rights Act del 1866 e il successivo XIV emendamento non introdussero un principio nuovo, ma costituzionalizzarono un criterio già profondamente radicato nella tradizione giuridica americana, eliminando definitivamente la deviazione rappresentata da Dred Scott.
La conclusione raggiunta dalla Corte risulta, sotto questo profilo, di particolare interesse teorico. L’originalismo non viene utilizzato per restringere la portata della citizenship clause, bensì per dimostrare che il significato originario della disposizione coincide con la massima estensione possibile dello jus soli. La storia costituzionale diventa così il principale argomento contro ogni tentativo di reinterpretazione restrittiva della cittadinanza per nascita.
Il significato costituzionale della formula «subject to the jurisdiction»
Il fulcro della controversia risiede nell’interpretazione della seconda parte della citizenship clause, secondo cui sono cittadini degli Stati Uniti «all persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof» (tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione). Infatti, è proprio sull’espressione subject to the jurisdiction che si è concentrata l’Amministrazione Trump in quanto, come si è detto, secondo l’executive order n. 14160 i figli di stranieri presenti irregolarmente o temporaneamente nel territorio federale non potrebbero ritenersi integralmente soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti, permanendo un rapporto di appartenenza primaria allo Stato di cittadinanza dei genitori.
La Corte rigetta tale impostazione attraverso un’articolata ricostruzione semantica e sistematica del termine “jurisdiction” (giurisdizione). Anche rispetto a questo profilo, l’analisi si sviluppa secondo una tecnica interpretativa tipica dell’originalismo contemporaneo: anziché attribuire al vocabolo un significato funzionale alle esigenze della politica migratoria attuale, si ricerca il senso che l’espressione possedeva nel 1868.
Roberts osserva come i principali dizionari dell’epoca definissero la jurisdiction quale potere di governo esercitato da un’autorità sovrana nei confronti di coloro che si trovano nel proprio territorio, indipendentemente dalla sussistenza di un vincolo politico permanente tra individuo e Stato. Inoltre, il verbo “to be subject” (essere soggetto) indicava semplicemente la sottoposizione all’autorità sovrana e all’efficacia delle sue leggi.
La Corte individua quindi nella decisione The Schooner Exchange v. McFaddon (1812) il precedente decisivo per comprendere il significato tecnico dell’espressione. In quella pronuncia il chief justice Marshall aveva affermato che la giurisdizione di uno Stato sul proprio territorio è «full and complete power» (potere pieno e completo), suscettibile di limitazioni soltanto nei casi in cui il diritto internazionale riconosca immunità specifiche a favore di altri soggetti sovrani. Le eccezioni, pertanto, non derivano dalla posizione personale dello straniero, bensì da esigenze di rispetto della sovranità di un diverso Stato. È questa la ragione per cui diplomatici e rappresentanti ufficiali godono di immunità dalla giurisdizione territoriale, mentre i privati cittadini stranieri presenti «for business or pleasure» (per affari o piacere) rimangono pienamente assoggettati all’autorità dello Stato ospitante.
Da tale premessa deriva una conseguenza difficilmente eludibile: se uno straniero può essere arrestato, processato, tassato e sottoposto all’intero apparato coercitivo dello Stato americano durante la propria permanenza sul territorio, egli è necessariamente «subject to the jurisdiction» degli Stati Uniti nel significato proprio della disposizione costituzionale.
L’argomento governativo viene così rovesciato. Secondo l’Amministrazione Trump, il requisito della giurisdizione avrebbe dovuto essere interpretato come appartenenza politica esclusiva. Secondo Roberts, invece, la disposizione costituzionale riguarda il potere dello Stato di esercitare la propria autorità e non la qualità del rapporto soggettivo che lega l’individuo alla comunità politica. Ne consegue che la condizione amministrativa del genitore − regolare, irregolare o temporanea − risulta costituzionalmente irrilevante ai fini dell’acquisto della cittadinanza da parte del figlio nato sul territorio americano.
L’argomentazione raggiunge il proprio punto culminante con la rilettura di United States v. Wong Kim Ark (1898), unanimemente considerato il precedente fondamentale in materia di cittadinanza per nascita. La Corte dedica numerose pagine a dimostrare come Wong Kim Ark rappresenti una sorta di interpretazione autentica del XIV emendamento.
Roberts ricostruisce il contesto storico della decisione, ricordando come, dopo la fine della Reconstruction e durante la stagione del Chinese Exclusion Act (1882), fossero emerse alcune ricostruzioni dottrinali tese a subordinare la cittadinanza al domicilio stabile dei genitori e non più al luogo della nascita. Un’impostazione, questa, che la Corte del 1898 respinse in maniera definitiva. Richiamando estensivamente Calvin’s Case, Lynch v. Clarke e l’intera tradizione del common law, justice Gray concluse che il XIV emendamento aveva costituzionalizzato il principio storico dello jus soli, limitando le eccezioni ai soli figli dei diplomatici e ai membri delle tribù indiane ancora considerate entità politicamente autonome. Tutti gli altri soggetti nati nel territorio americano erano cittadini dalla nascita, indipendentemente dalla nazionalità, dal domicilio o dalla condizione giuridica dei genitori.
Particolarmente significativa è la tecnica argomentativa utilizzata da Roberts, che non si limita ad affermare l’autorità del precedente in forza dello stare decisis, precisando che Wong Kim Ark costituisce l’esatta ricostruzione del significato originario della citizenship clause. In altri termini: il precedente è corretto non perché antico, ma perché storicamente fondato.
L’ultimo segmento della motivazione affronta direttamente la principale obiezione formulata dal Governo e successivamente ripresa nelle opinioni dissenzienti: l’idea che l’allegiance richiesta dal XIV emendamento dovesse essere «primary», «full» o «complete», e quindi incompatibile con la permanenza di un rapporto di cittadinanza tra i genitori e il loro Stato di origine.
La Corte liquida tale ricostruzione come priva di qualsiasi fondamento storico. Nessuna fonte del periodo compreso tra l’indipendenza americana e la ratificazione del XIV emendamento definisce infatti l’allegiance nei termini prospettati dall’esecutivo Trump. Al contrario, dottrina e giurisprudenza identificano l’allegiance naturale con il semplice fatto della nascita sotto la protezione del sovrano territoriale. La nozione di domicilio, sulla quale insiste l’Amministrazione Trump, appartiene invece alla disciplina della naturalizzazione e non costituisce mai un requisito per l’acquisto originario della cittadinanza. Infatti, le espressioni «lawful presence», «temporary residence», «mother», «father» o «permanent domicile», frequentemente richiamate nell’executive order 14160, non compaiono nel XIV emendamento; pertanto, tale assenza non costituisce una lacuna, bensì una precisa scelta del legislatore costituzionale della Reconstruction.
Le opinioni dissenzienti
La straordinaria rilevanza della decisione Trump v. Barbara emerge con particolare evidenza anche dall’analisi delle opinioni dissenzienti, che non si limitano a contestare singoli passaggi argomentativi della maggioranza, ma propongono una diversa teoria della cittadinanza costituzionale, fondata su una concezione sostanziale dell’appartenenza politica.
L’opinione principale di dissenso, redatta dal justice Thomas, riconosce che la citizenship clause deve essere interpretata secondo il suo significato originario e che la tradizione del common law rappresenta il necessario contesto ermeneutico, ma diverge sulla declinazione del concetto di allegiance che il XIV emendamento avrebbe recepito. L’espressione «subject to the jurisdiction» non descriverebbe qualsiasi individuo assoggettato alla potestà coercitiva degli Stati Uniti, ma sarebbe riferibile esclusivamente a coloro che sono obbligati a un’obbedienza politica primaria ed esclusiva. Da ciò discenderebbe che il figlio di stranieri presenti illegalmente o temporaneamente sul territorio federale continuerebbe ad appartenere allo Stato di origine dei genitori, senza così soddisfare il requisito costituzionale previsto dal XIV emendamento.
La maggioranza dedica numerose pagine alla confutazione di questa impostazione, evidenziando anzitutto la sua fragilità storica. Roberts osserva come nessuna fonte del periodo compreso tra il 1776 e il 1868 abbia utilizzato l’espressione primary allegiance nel significato attribuitole da Thomas. Al contrario, la documentazione dell’epoca distingue chiaramente tra l’allegiance naturale che deriva dalla nascita e le vicende successive della cittadinanza, quali la naturalizzazione o l’espatrio. L’allegiance originaria nasce sotto la protezione del sovrano territoriale e non dipende né dal domicilio né dalla nazionalità dei genitori.
Una posizione parzialmente diversa emerge nell’opinione dissenziente del justice Alito, secondo cui la locuzione «not subject to any foreign power» (non soggetto ad alcun potere straniero) contenuta nel Civil Rights Act del 1866 costituirebbe la chiave interpretativa della successiva disposizione costituzionale. Di conseguenza, sarebbero esclusi dalla cittadinanza tutti coloro che, al momento della nascita, risultino automaticamente cittadini di un altro Stato in virtù della legislazione straniera.
La maggioranza respinge anche questa impostazione: il legislatore costituzionale, pur conoscendo il testo della legge ordinaria, ha deliberatamente operato una scelta diversa. Inoltre, la possibilità che un neonato possieda una doppia cittadinanza costituisce un fenomeno noto al diritto internazionale e non incide, di per sé, sull’esistenza della giurisdizione territoriale esercitata dagli Stati Uniti.
La cittadinanza come limite al potere politico: un esempio virtuoso per l’Europa?
La sentenza Trump v. Barbara è destinata a occupare un posto di rilievo nella storia del diritto costituzionale statunitense per tre ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo, la sentenza contribuisce a superare una rappresentazione ormai largamente diffusa dell’originalismo quale metodo inevitabilmente orientato verso una riduzione della sfera dei diritti fondamentali. La motivazione del chief justice Roberts dimostra come tale identificazione sia teoricamente infondata: l’originalismo non prescrive un determinato risultato sostanziale, ma individua piuttosto un criterio metodologico per la ricostruzione del significato della Costituzione. Quando il significato storico della disposizione costituzionale coincide con una garanzia ampia dei diritti, come nel caso della citizenship clause, l’applicazione coerente del metodo conduce inevitabilmente a un esito espansivo.
Un secondo profilo riguarda il rapporto tra originalismo e stare decisis. L’analisi svolta consente di sostenere che la decisione ridefinisce la funzione costituzionale del precedente, che non viene considerato autorevole soltanto perché consolidato nel tempo, ma assume valore in quanto testimonianza privilegiata del significato originario della citizenship clause. In questa prospettiva, la Corte sembra delineare una teoria del precedente nella quale l’autorità della giurisprudenza dipende dalla sua capacità di rappresentare fedelmente il significato storico del testo costituzionale.
La terza, e più significativa, implicazione della decisione concerne la teoria della cittadinanza.
Ogni ordinamento costituzionale democratico presuppone l’esistenza di un soggetto nel cui nome il potere è esercitato, efficacemente evocato dall’incipit We the People della Costituzione degli Stati Uniti.
Chi è il popolo al quale si attribuisce la sovranità? Prima che possano operare la rappresentanza politica, il procedimento legislativo, il suffragio, il controllo di costituzionalità o la tutela dei diritti fondamentali, deve essere identificabile la comunità politica nel cui nome tali istituzioni agiscono. Il problema dell’identificazione del demos costituisce dunque il presupposto logico dell’intero edificio costituzionale.
In quest’ottica, la Corte non considera la cittadinanza uno status disciplinato dal legislatore, ma la qualifica come una categoria costitutiva dell’ordinamento costituzionale. La citizenship clause non attribuisce soltanto un diritto soggettivo, ma determina il soggetto collettivo della sovranità costituzionale: la cittadinanza individua il demos nel cui nome tutti i poteri pubblici vengono esercitati e derivano la propria legittimazione democratica. Se l’executive order n. 14160 incideva indirettamente sulla composizione del popolo costituzionale ridefinendo la “categoria” dei cittadini, la Corte Suprema ha reagito riaffermando una distinzione fondamentale della teoria costituzionale americana: il potere costituito può governare il popolo, ma non può determinarne unilateralmente la composizione.
In definitiva, il contributo teorico di Trump v. Barbara può essere sintetizzato in una proposizione che trascende il tema della cittadinanza e investe l’intera teoria della Costituzione: la definizione del demos costituzionale rappresenta un limite al potere politico e non un oggetto in sua disponibilità. La cittadinanza non costituisce il prodotto della volontà contingente della maggioranza, ma il presupposto giuridico entro il quale quella stessa maggioranza può democraticamente operare.
Dal confronto con le esperienze europee emerge una differenza sostanziale fra i due modelli, che affonda le radici storiche nel processo di formazione dello Stato.
Lo Stato-nazione europeo è infatti espressione di un dato pre-giuridico che indica i valori condivisi, la lingua e le tradizioni che uniscono una data collettività, il Volksgeist (spirito del popolo), che diventa il collante fondante e la legittimazione giuridica dell’unità politica, trasformando l’appartenenza etnico-culturale in cittadinanza. Di conseguenza, gli ordinamenti affidano la disciplina della cittadinanza al legislatore ordinario (ovverosia al potere costituito e non a quello costituente).
In maniera diversa, molte costituzioni dei Paesi ex coloniali (oltre agli Stati Uniti, si vedano, ad esempio, le costituzioni del Brasile e del Messico), rappresentando l’atto fondativo di una nuova identità nazionale costruita sull’eliminazione delle disuguaglianze imposte dai colonizzatori, definiscono direttamente il demos stabilendo chi debba essere considerato cittadino.
Rivolgendo uno sguardo all’attualità del nostro vecchio continente, sembra doversi convenire sulla circostanza che i flussi migratori ne hanno ormai determinato una profonda trasformazione in chiave multiculturale. Tuttavia, se l’elemento unificante non è più oggi rappresentato dal Volksgeist, ma dal vincolo giuridico di soggezione all’ordinamento costituzionale gravante sui consociati (Kelsen), allora, come avviene oltreoceano, chi è “il popolo” − ossia, in presenza di quali requisiti una persona acquisisce la cittadinanza di un dato Stato − dovrebbe essere definito dal potere costituente e non più da quello costituito (legislatore ordinario).
Se hai trovato utile questo articolo, sostieni Rinascita: abbonarsi significa sostenere il pensiero critico e ricevere la rivista cartacea direttamente a casa
Abbonati