L’ennesimo “decreto sicurezza” e l’autoritarismo punitivo del governo Meloni

Dal decreto rave all’ultimo pacchetto sicurezza: cronaca, urgenza e nuovi reati diventano la cifra del governo Meloni, tra dubbi costituzionali.

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ANSA

«Sulla sicurezza i risultati non sono sufficienti». Mancava ancora l’ultimo tassello, il decreto approvato lo scorso aprile, ma il bilancio del governo Meloni dopo tre anni e mezzo di legislatura lo aveva fissato proprio la presidente del Consiglio, a gennaio. Questo nonostante ben quattro decreti in materia, poi diventati cinque, con una cadenza annuale, allo stesso ritmo dei decreti Milleproroghe. La storia è esattamente sovrapponibile con l’avvio della legislatura, autunno 2022, quando viene approvato il “decreto anti-rave”, provvedimento ad hoc contro l’occupazione di terreni o edifici con l’obiettivo di disincentivare, appunto, i rave party. L’anno successivo è il turno del “decreto Cutro” noto per la celebre frase sul globo terracqueo di Giorgia Meloni, annunciato con una conferenza stampa dai tratti grotteschi in seguito alla morte di circa 180 migranti in un tragico naufragio in mare. Sempre nel 2023 arriva il “decreto Caivano” focalizzato sulla criminalità giovanile dopo il caso delle ripetute violenze di gruppo su due adolescenti avvenute nel comune a nord di Napoli. Poi, tra il 2024 e il 2025 “il decreto sicurezza omnibus” che ha introdotto ben 14 nuovi reati tra cui la resistenza passiva in carcere, blocchi stradali e ferroviari e il rafforzamento degli strumenti amministrativi come il Daspo urbano.

I tratti comuni di questi provvedimenti sono due, strettamente collegati tra loro. Il primo è il veicolo legislativo, il decreto legge, con tutti gli annessi elementi sulla (non) necessità della decretazione di urgenza e sul ruolo delle Camere. La sicurezza viene trattata come un’emergenza permanente, legittimando una compressione del dibattito parlamentare e una drastica riduzione degli spazi di confronto. Non solo: la qualità della legislazione ne risente, con norme spesso ridondanti e sovrapposte a disposizioni già esistenti. Il secondo elemento di connessione è evidente dai nomi stessi di quasi tutti i provvedimenti e dal contesto in cui nascono: il decreto rave dopo appunto un rave nell’ex fabbrica Bugatti a Modena, Cutro, Caivano. Minimo comune denominatore: casi di cronaca, anche molto diversi tra l’oro, che hanno avuto ampio risalto su media e social, diventano pretesto per introdurre nuovi reati e incrementare le pene.

C’è poi un altro elemento evidente, la rimozione di qualsiasi valutazione sull’efficacia dei provvedimenti precedenti in materia. Il ricorso continuo alla decretazione di urgenza appare evidentemente un rinvio continuo a una soluzione non trovata, ma ricercata comunque nella stessa comfort zone abituale in una sorta di riflesso pavloviano che si compone sempre degli stessi elementi: caso di cronaca eclatante, reazione repentina, nuovo provvedimento di urgenza con core business, introduzione di nuovi reati o innalzamento delle pene, compressione di diritti e garanzie.

Questo si verifica sia su fenomeni marginali come possono essere considerati i rave party, che su questioni molto serie e complesse come disagio giovanile e politiche migratorie, che diventano l’innesco per agire con una sequenza che traccia non solo una linea politica, ma una vera e propria concezione del rapporto tra Stato, diritti e anche gestione del conflitto sociale.

La dimostrazione arriva con l’ultimo decreto sicurezza, approvato ad aprile 2026 e che si inserisce esattamente nel solco tracciato dai provvedimenti precedenti. I fatti di cronaca ispiratori si svolgono a fine gennaio a Torino, a margine del partecipato e fino a quel momento pacifico corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, con le deprecabili violenze di gruppi organizzati contro le forze di polizia e la sequenza diventata virale sui social di un agente picchiato violentemente a terra e colpito da un manifestante con un martello.

Lungi dal riconsiderare l’adeguatezza dell’organizzazione del controllo sulla sicurezza delle piazze da parte dei vertici dell’esecutivo, a cinque giorni dai fatti il nuovo decreto è già in Consiglio dei Ministri e dopo un percorso parlamentare accidentato e pieno di inciampi, viene approvato definitivamente a fine aprile. Tra le norme più emblematiche c’è la disposizione riguardante il fermo preventivo che, in un colpo solo, viola una serie di principi costituzionalmente molto rilevanti. Si va in collisione con l’articolo 13 della Costituzione per il rischio concreto di una limitazione della libertà con un provvedimento che non ha i caratteri della tassatività ivi previsto, con gli art. 17 e 21 perché tale fermo rischia di comprimere in molti casi la partecipazione a manifestazioni di soggetti ritenuti pericolosi in base ad una mera valutazione prognostica ancorata a indici generici.

È disposta infatti la preventiva limitazione della libertà personale fino a 12 ore ad opera degli agenti di pubblica sicurezza non sulla base della commissione attuale di un reato ma sulla prognosi di pericolosità che vede tra i criteri di rilevazione anche le sole generiche circostanze di tempo e di luogo e generici elementi di fatto. In questo senso viene attribuita agli agenti operanti una larga discrezionalità di valutazione che potrà basarsi anche su precedenti “segnalazioni di polizia”; altrettanto generico è il riferimento allo scopo della misura con la formula “degli accertamenti di polizia” seppur non prolungabile oltre le 12 ore. Non è previsto obbligo di verbalizzazione e motivazione. La garanzia del controllo giurisdizionale è affidata al tempestivo avviso al pubblico ministero, che sulla base delle informazioni ricevute può disporre l’immediato rilascio. Non c’è contradditorio e controllo di giudice terzo. Ciò che complessivamente rileva nell’impianto dei provvedimenti securitari della destra è la progressiva fuga dalla giurisdizione con le sue garanzie per approdare a una gestione” amministrativa” in tema di libertà personale.

Degne di nota sono anche le disposizioni che intervengono in mancanza di autorizzazione delle manifestazioni, prevedendo una sanzione pecuniaria, da mille a diecimila euro, applicata direttamente dal prefetto e solo in un secondo tempo impugnabile. Di nuovo, quindi, un intervento repressivo con un restringimento delle garanzie, in tema di libertà di manifestare e dissentire. Infine, in ambito carcere, fuori da ogni impianto costituzionale e da ogni idea di garanzia e di garantismo, si crea un doppio binario con una sorta di delitto d'autore, con le limitazioni all'ottenimento di benefici in mancanza di una cooperazione del detenuto straniero non solo sui dati identificativi, ma finanche su dati afferenti all’aver soggiornato o transitato in altri paesi; una conseguenza negativa che non appare legata in alcun modo al dichiarato fine della norma, ovvero all’accertamento dell’identità e che vale per i soli detenuti stranieri. Sempre nelle carceri si introduce la figura dell’agente penitenziario sotto copertura, di scarsa concreta utilità in quel contesto, viceversa si presta a creare un clima di sospetto e di sfiducia contrario alla funzione trattamentale di cui anche gli agenti penitenziari sono garanti. La ciliegina sulla torta è arrivata però in pieno tempo di recupero, con il blitz in Senato di maggioranza e governo sull'articolo 30 bis con cui si era introdotto un compenso per i legali subordinato all'esito positivo della procedura di rimpatrio assistito. Una norma, inserita tra l'altro senza alcun confronto con l'Avvocatura, fortemente distorsiva del ruolo dell'avvocato retribuito non per esercitare pienamente il ruolo del difensore proponendo la scelta più favorevole al suo assistito, ma per assecondare l’opzione più in linea con la politica del governo in materia di rimpatri. Scelta ancor più grave se la si accosta all’altra norma introdotta, che limita l’accesso al patrocinio a spese dello stato in caso di impugnazione dell’espulsione. Dopo le proteste giunte coralmente, maggioranza e governo hanno approvato un secondo decreto “correttivo”, che stabilisce che il compenso non è più vincolato all’esito del procedimento, bensì alla sua conclusione indipendentemente dall’effettivo rimpatrio e per tutti gli operatori che forniscono assistenza. Una piccola correzione che limita solo la gravità del provvedimento, ma non ne cambia la sostanza.

L’intera strategia dietro a tutti questi provvedimenti, a cominciare dal più recente, può essere dunque riassunta come una somma di pasticci giuridici, misure di dubbia costituzionalità quando non evidentemente incostituzionali. All’ennesima riproposizione di norme manifesto, riscontrabile nella continua proliferazione di reati e aggravanti anche per condotte già previste e sanzionate dal codice, si rende evidente ancora una volta l'uso simbolico del diritto penale, in sfregio a tutti i proclami di garantismo. Un film già visto, in cui di fronte a temi di grande rilevanza e complessità - come la questione del disagio minorile, la violenza nelle scuole, nelle strade - anziché analizzare ed esaminare i fenomeni all'origine di episodi anche molto allarmanti, il centrodestra mette in campo, ancora e ancora, norme propagandistiche che non incidono sulle cause. L’inutilità di tali provvedimenti è comprovata dalla reiterazione degli stessi, mentre continuano a mancare politiche e risorse necessarie per contrastare il disagio sociale, povertà, per affrontare le dipendenze da alcol e droga, per incentivare la rigenerazione urbana e la coesione sociale, così come mancano interventi sulle condizioni di lavoro e salariali delle forze di polizia.

In sostanza, l'autoritarismo punitivo, che sta mostrando tutti i suoi limiti e criticità su entrambe le sponde dell’oceano Atlantico, continua ad essere riproposto in Italia. Non siamo più alle prove tecniche, ma di fronte a una vera e propria pratica legislativa incentrata su una concezione verticale del potere, insofferente al dissenso e orientata a governare il conflitto attraverso norme repressive. Una concezione che trova nella decretazione d’urgenza il suo veicolo privilegiato e nella costruzione dell’emergenza sulla base di fatti di cronaca il suo principale genere narrativo e comunicativo.

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