Asilo e rimpatri: l’Europa del rigore restringe i diritti dei migranti
Tra procedure accelerate, detenzione amministrativa e return hubs, il nuovo patto migratorio rischia di comprimere asilo, libertà personale e dignità umana

ANSA
A due anni dal Patto UE sulla migrazione e l’asilo varato nel 2024, il 17 giugno il Parlamento Europeo ha approvato, con l’accordo tra i popolari e l’estrema destra, il nuovo Regolamento sui “rimpatri” (Return Regulation). Negli stessi giorni, con un decreto d’urgenza, il Governo italiano (DL 100/26) ha anticipato il patto fissando operativamente nuove procedure per la richiesta di asilo alla frontiera. In un anno, l’Italia dovrà esaminare fino a 16.032 domande. Sono già approvati, quindi, i controlli accelerati alle frontiere, la gestione dei rimpatri e l'interconnessione del sistema di schedatura Eurodac.
Dietro i termini burocratici, sono in gioco, come hanno sottolineato le associazioni di difesa dei migranti, alcuni dei principi fondamentali affermati dal dopoguerra ad oggi: il diritto d’asilo, la libertà personale, la dignità delle persone e il divieto di refoulement, tutelati dalla Costituzione italiana, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Da parte del Governo si esprime soddisfazione per le possibilità di efficienza date dall’applicazione delle nuove regole UE, e si lascia intendere che - in pratica - l’Europa si stia allineando alla linea italiana del rigore. Sicuramente, la scelta politica di vari partiti europei è stata quella di rincorrere le ondate estremiste (Le Pen, Vannacci) e comunicare ai cittadini l’adozione di una linea rigorosa nel contenimento dell’immigrazione.
La riforma normalizza le procedure accelerate di frontiera rendendole regola per chi arriva da “paesi sicuri” o i cui cittadini hanno un tasso di accoglimento della protezione internazionale inferiore al 20% . In questi casi si trattengono non solo i singoli ma anche le famiglie e i minori. La possibilità di detenzione potrà arrivare a ventiquattro mesi ed essere prolungata ulteriormente di sei mesi (totale 30), anche per i minori. Il rischio del tutto probabile è che si creino – secondo il Tavolo Asilo e Immigrazione, composto da varie associazioni della società civile – «pericolosi automatismi e riduzioni delle garanzie giurisdizionali effettive». Il Viminale ha individuato i centri per la detenzione dei richiedenti in attesa della loro domanda: 8.016 posti per rispondere alla “capacità adeguata" assegnata all'Italia dalla Commissione. Molti di essa sono sottratti a quelli che erano finora strutture di accoglienza e che ora diventano praticamente di detenzione.
Il nuovo sistema non archivia la convenzione di Dublino, secondo cui il richiedente asilo può presentare la domanda in un solo Paese, quello da dove ha fatto ingresso nell’Unione. Le domande continuano ad essere esaminate dal paese di primo arrivo. Ma dovrebbe scattare la “solidarietà” (mai termine fu più ipocrita) da parte degli altri Stati verso quelli sotto pressione migratoria (Italia, Spagna, Grecia e Cipro). I primi possono scegliere se partecipare alle redistribuzioni o dare contributi finanziari (20.000 euro a persona per un massimo di 600 milioni).
La riforma varata dal Parlamento europeo nasce all’insegna di almeno tre grandi eufemismi contenuti nelle espressioni “paesi sicuri” “trattenimenti” e “rimpatri”. Il meccanismo che consente di edulcorare la realtà, nascondendola nelle pieghe del linguaggio, era già stato spiegato dal linguista Victor Klemperer a proposito del Terzo Reich. Usare un eufemismo anziché una verità scomoda, se non insopportabile, è uno dei meccanismi del disimpegno morale perché permette di deresponsabilizzarsi negando la realtà su cui intervenire.
I cosiddetti paesi sicuri, in generale, sono quelli in cui gli individui non corrono il rischio di essere perseguitati in base a standard condivisi, e in cui vigono le libertà fondamentali riconosciute dai principali trattati internazionali in materia di diritti umani. In questa fase, l’UE ne ha riconosciuti 7 (rispetto ai 19 del Governo italiano): Bangladesh, Egitto, Kosovo, Tunisia, Marocco, Colombia, India, più i paesi candidati all’UE.
In realtà, come nota Asgi - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione - il solo inserimento di un Paese nella lista predisposta dall’Unione europea non è di per sé una garanzia che vi sia una stabilità democratica. Inoltre, i problemi che possono rendere insicuro un paese non sono solo guerre in atto o rivolte politiche. Possono essere anche di illegalità diffusa, mafie, traffico di persone. In questi giorni, ad esempio, la “sicurezza” in Egitto è stata al centro del processo per Giulio Regeni. La procedura cui è sottoposto chi viene da un paese ritenuto sicuro, in sintesi, comprime il diritto di difesa del richiedente la protezione internazionale. Basti pensare alla brevità dei termini temporali (anche 7 giorni) per la presentazione del ricorso.
Già da decenni la situazione internazionale aveva profondamente mutato il senso del diritto d’asilo come previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951. L’enorme afflusso di persone che fuggono dai loro paesi per motivi politici, sociali, climatici aveva reso sempre più difficile esaminare le situazioni individuali, nel rispetto dei diritti delle singole persone, non considerate come categoria. Ora, con il Regolamento attuale si rischia di eludere l’obbligo di valutazione del tutto individuale delle richieste di protezione.
Per quanto riguarda i “trattenimenti”, i cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio saranno tenuti a cooperare con le autorità e potranno essere trattenuti ad esempio in caso di mancata cooperazione, rischio di fuga o rischio per la sicurezza. La detenzione potrà arrivare sino a 30 mesi, per persone non colpevoli di alcun reato, solo per motivi amministrativi. Il trattenimento in vista del rimpatrio (o "detenzione amministrativa") è, nel linguaggio del diritto UE, una misura privativa della libertà personale di natura non penale: non consegue a un reato, ma a una condizione amministrativa — il soggiorno irregolare. La detenzione in senso stretto è invece una misura del diritto penale, conseguente a un reato accertato o presunto. Tuttavia, qualora lo Stato non possa disporre di una struttura che separi i migranti da detenuti ordinari, potrà ricorrere all'utilizzo di un istituto penitenziario: ecco che il confine tra il trattenimento (eufemisticamente definito) e la detenzione si fa più labile.
Quanto ai rimpatri verso il paese di origine, la questione è di antica data, poiché non è assolutamente facile rimpatriare chi non rientra nei criteri del diritto d’asilo. Già oggi la media di chi viene rimandato “a casa” è solo il 20%; in Europa solo il 27% dei migranti colpiti da un ordine di espulsione è stato effettivamente rimpatriato. Le intese in vigore coprono solo due delle prime dieci nazionalità tra i migranti sbarcati in Italia, mentre rimane scoperta gran parte dell'Africa subsahariana, da cui proviene la maggior parte dei flussi.
Intanto, il decreto aumenta da 60 a 90 giorni dalla domanda di asilo il periodo nel quale non è possibile lavorare regolarmente. Quindi, si rischia di aumentare a dismisura il già grande bacino di irregolari instabili, cui viene proibito di lavorare e integrarsi, alimentando lo scontento dei cittadini, in un circolo vizioso che sembra creato ad arte.
Ma il termine rimpatri ha anche un altro significato. Si introduce infatti ufficialmente (dopo l’estate) la possibilità per gli Stati membri dell’UE di trasferire i migranti in centri situati al di fuori dei confini dell’Unione (i cosiddetti “return hubs”), in Paesi terzi disposti ad accoglierli tramite accordi bilaterali.
Il problema è che in questo caso non si tratta della patria d’origine in cui tornare: i diniegati possono essere espulsi non verso lo stato di cittadinanza ma verso paesi terzi “sicuri” (africani o altro) in cui sono transitati o con cui ci sono accordi bilaterali. Anche se il Governo assicura che gli accordi verrebbero fatti solo con stati che offrono garanzie effettive del rispetto dei diritti, è legittimo supporre che siano le relazioni di tipo commerciale a decidere, con una posizione di forza da parte degli europei. Gli immigrati possono essere quindi mandati in luoghi lontani, in cui non hanno legami, rivelando, come scrive Maurizio Ambrosini, il ritorno di una mentalità neocolonialista: l’Ue – sul modello degli USA di Trump - intende approfittare della sua forza economica per piegare paesi più deboli e dipendenti all’accettazione delle sue politiche.
Il Governo italiano ha vantato a questo proposito la conferma del “modello Albania”, in realtà solo indiretto, poiché il progetto Gjadër (quasi un miliardo di euro investito per cinque anni) nasceva per trattenere fuori chi vuol entrare in Italia, non di far accogliere da altri chi non ha ricevuto lo status di rifugiato.
Dopo la criminalizzazione della solidarietà, e i continui ostacoli creati a chi soccorre in mare, le nuove norme vengono criticate da chi si occupa della dignità delle persone vulnerabili. Come ha scritto la COMECE, Commissione delle Conferenze episcopali europee, “l’espansione della detenzione, la limitazione dei rimedi efficaci e degli appelli, e la crescente esternalizzazione della responsabilità a paesi terzi suscitano particolari interrogativi etici e umanitari”. Sarà lo stesso appello – “nessuna frontiera può cancellare la dignità della persona” - che lancerà papa Leone XIV il 4 luglio da Lampedusa, nell’anniversario della storica visita di papa Francesco.
Se hai trovato utile questo articolo, sostieni Rinascita: abbonarsi significa sostenere il pensiero critico e ricevere la rivista cartacea direttamente a casa
Abbonati